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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO“AMICI DEGLI ANIMALI”
Art. 1°
E’ costituita in Recanati l’associazione di volontariato “Amici degli Animali”, con lo scopo della protezione della natura mediante la salvaguardia del mondo animale.
Art. 2°
L’associazione assume la forma giuridica dell’Associazione non riconosciuta ai sensi del Cap. III, titolo II, libro I del Codice Civile.
Art. 3°
L’associazione si ispira alla Legge 11 Agosto 1991 n.266 “Legge quadro sul volontariato” ed alla Legge Regionale 13 Aprile 1995 n. 48 “Disciplina del volontariato”, e non ha fini di lucro, è regolata da norme assicuranti la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
Lo statuto prevede i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti, nonché l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale risulteranno i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
Art. 4°
L’attività di volontariato da parte degli aderenti all’associazione è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Lo statuto prevede le modalità ed i limiti delle prestazioni degli aderenti.
Art. 5°
L’associazione è regolata, oltre che dal presente atto costitutivo, dall’allegato Statuto.
Letto, confermato e sottoscritto
Recanati, 27 Giugno 1997
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEGLI ANIMALI
DENOMINAZIONE SEDE SCOPO
ART.1 - E’ costituita l’associazione denominata: “AMICI DEGLI ANIMALI”.
ART.2 - L’Associazione ha sede in Recanati preso il domicilio del Suo Presidente.
ART.3 - L’Associazione ha le finalità di protezione mediante la salvaguardia del mondo animale.
Agisce, quale associazione di volontariato secondo le norme di cui alla legge 11 Agosto 1991 n° 266 – LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO.
L’Associazione non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione che assume la forma giuridica dell’Associazione non riconosciuta, è costituita ai sensi del capo 3°, Titolo 2°, Libro 1° del Codice Civile.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ART.4 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito :
a) – dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
b) - da eventuali fondi di riserva;
c) – da eventuali rogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) – dalle quote sociali annuali, nella misura stabilita dalla Assemblea dei soci;
b) – dai contributi di chi usufruirà dei servizi dell’Associazione;
c) – dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
d) – da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
ART.5 - L’esercizio finanziario si chiude al 31/12 di ogni anno.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario l’Assemblea dei soci, con la maggioranza di cui all’art.12 del presente statuto, dovrà approvare il bilancio che deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e messo a disposizione dei soci quindici giorni prima dell’Assemblea stessa.
SOCI
ART.6 - Sono soci le persone, la cui domanda di ammissione, controfirmata da almeno tre soci,
verrà accettata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di due terzi.
I soci si debbono impegnare a prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’aspirante socio deve specificare nelle domanda di ammissione quale attività intende prestare a favore dell’Associazione.
ART.7 – I soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno sono
considerati soci per l’anno successivo.
ART.8 – La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni, e per decesso, per decadenza
dichiarata a maggioranza del Consiglio Direttivo.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.9 – Sono organi dell’ Associazione:
a) – L’assemblea dei soci;
b) – Il Consiglio Direttivo;
c) – Il Presidente.
ASSEMBLEA
ART.10 –L’Assemblea dei soci:
a) – Elegge il Consiglio Direttivo;
b) – Approva il bilancio annuale;
c) – Stabilisce la misura delle quote annuali di partecipazione;
d) – Delibera le modificazioni del presente statuto;
e) – Delibera lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio
ad un’Associazione di Volontariato.
ART.11 – I soci sono convocati in Assemblea almeno una volta l’anno mediante avviso di convocazione, spedito ai soci con lettera raccomandata A.R. almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea dovrà altresì essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
ART.12 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di
almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli interventi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART.13 – hanno diritto di intervenire all’ assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo.
ART.14 – L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
AMMINISTRAZIONE
ART.15 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri, compreso
il Presidente, eletti dall’Assemblea degli associati. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo:
a) – nomina il Presidente ed il Vice – Presidente scelto tra i suoi membri;
b) – decide su tutte le materie che non sono devolute alla competenza dell’Assemblea dei soci.
ART.16 – Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono stati convocati tutti i membri.
Il Consiglio Direttivo delibera in unica convocazione, alla presenza di almeno quattro membri ed alla maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice -Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
ART.17 – Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo chi non vi partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
ART.18 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
ART.19 - Il Presidente:
a) – rappresenta a tutti gli effetti, verso i terzi ed in giudizio, l’Associazione;
b) – presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
c) – adotta in via d’urgenza le delibere che sono di competenza del Consiglio Direttivo, cui spetta la ratifica entro un mese dalla loro adozione pena la decadenza delle stesse.
Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica due anni e sono rieleggibili.
ART.20 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad una Associazione di Volontariato.
ART.21 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di
legge dettate dal Codice Civile e delle leggi speciali in materia, citate all’art.3 del presente Statuto.---------------------------------------
Recanati lì 27 giugno 1997